Art. 3.

      1. Alle imprese industriali operanti nella zona franca è consentito di:

          a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

          b) corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

          c) introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

      2. La concessione dei benefìci previsti dal comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefìci predetti.